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martedì 8 ottobre 2013

Parco Santa Maria della Pietà.. ecco cosa dice ....



PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana

(Tutela dei parchi e dei giardini pubblici)


Nei viali, nei parchi e nei giardini è vietato:

a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l’erba, stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;

b) arrampicarsi sugli alberi e sui fanali e scuoterli; appendere o affiggere oggetti; piantare chiodi; scagliare contro pietre, bastoni e simili, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;

c) lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le strisce, le colonne termometriche o barometriche e qualunque altra installazione;

d) cagionare impedimenti o far deviare il corso dell’acqua nei fossati, gettare qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali;

e) transitare nelle zone riservate ai pedoni con ciclomotori  in genere;

f) lasciar vagare cani, cavalli ed altri animali i quali debbano essere condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia;

g) fare entrare cani o altri animali, anche se tenuti a guinzaglio, negli spazi attrezzati a parchi giochi.

Sanzione amministrativa per i trasgressori:
da un minimo di 80 ad un massimo di 500

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