PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
Art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana
(Tutela dei parchi e dei
giardini pubblici)
Nei viali, nei parchi e nei giardini è vietato:
a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni
o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare
e tagliare l’erba, stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;
b) arrampicarsi sugli alberi e sui fanali e scuoterli; appendere o
affiggere oggetti; piantare chiodi; scagliare contro pietre, bastoni e simili, recidere o guastare in qualsiasi modo la
corteccia degli alberi;
c) lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le
strisce, le colonne termometriche o barometriche e qualunque altra installazione;
d) cagionare impedimenti o far deviare il corso dell’acqua nei fossati,
gettare qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali;
e) transitare nelle zone riservate ai pedoni con ciclomotori in genere;
f) lasciar vagare cani, cavalli ed altri animali i quali debbano essere
condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia;
g) fare entrare cani o altri animali, anche se tenuti a
guinzaglio, negli spazi attrezzati a parchi giochi.
Sanzione
amministrativa per i trasgressori:
da un minimo di € 80
ad un massimo di € 500
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